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Regio decreto 1740/1933

Art. 25 — Custodia e vigilanza degli animali

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/25parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 25. Custodia e vigilanza degli animali. Gli armenti e le greggi di qualunque specie, circolanti sulle strade, debbono essere guidati da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo da lasciare libera almeno la meta' della larghezza stradale. Essi non possono sostare sulle strade medesime ne' di giorno ne' di notte proibito inoltri, di fare o di lasciare pascolare qualsiasi animale sulla pubblica via. Di notte gli armenti e le greggi debbono essere preceduti da un conduttore munito di fanale. I Prefetti delle provincie interessate, d'accordo fra loro, stabiliscono, anno per anno, norme speciali, per il passaggio di greggi od armenti trasmigranti periodicamente dalla pianura alla montagna e viceversa, determinando, ove occorra, gli itinerari egli intervalli. Salvo quanto e' disposto nel Codice penale circa la omessa custodia ed il mal governo degli animali, e' vietato di lasciar vagare liberamente per le strade qualsiasi animale molesto per il pubblico transito e di lasciarvi abbandonate bestie da tiro, da soma o da sella. Gli animali indomiti e pericolosi per la sicurezza dei viandanti non possono essere fatti circolare lungo le strade se non a condizione che ciascuno di essi abbia almeno un conduttore. Il contravventore alle norme contenute nella prima parte, nel primo e nel terzo capoverso del presente articolo e punito con l'ammenda da lire venticinque a lire cento.

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