Regio decreto 1740/1933
Art. 127 — Competenza territoriale per l'azione di danni
Art. 127. Competenza territoriale per l'azione di danni. Le azioni per risarcimento dei danni prodotti a persone od a Base dai veicoli circolanti su strade od aree pubbliche possono essere dal danneggiato promosse davanti all'Autorita' competente, nel luogo ove il danno si sia verificato, purche' non siano trascorsi due mesi dal giorno in cui e' avvenuto il fatto che ha prodotto il danno.
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