Regio decreto 1740/1933
Art. 128 — Facolta' dei Comuni
Art. 128. Facolta' dei Comuni. E' data facolta' ai Comuni di emanare regolamenti allo scopo di dettare le norme di cui e' fatto richiamo in singole disposizioni del presente decreto e ogni altra norma relativa in genere alla circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni, nell'interno degli abitati in quanto le esigenze della viabilita' lo richiedano e purche' tali norme non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto. Salvo quanto e' disposto nell'articolo 113, l'approvazione di tali regolamenti e la revisione di quelli esistenti spetta al Ministro per i Lavori Pubblici di concerto col Ministro per le Comunicazioni. Per le contravvenzioni prevedute nei regolamenti comunali si osservano le norme di procedura stabilite nei capi precedenti.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1740/1933 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.