Regio decreto 1740/1933
Art. 126 — Procedura per decreto
Art. 126. Procedura per decreto. Per le contravvenzioni indicate nell'articolo 124, primo comma, non puo' essere pronunciato decreto di condanna o emesso decreto di citazione a giudizio prima che sia trascorso un mese dalla notificazione del processo verbale al contravventore. La condanna alle spese comprende anche quelle occorse per la notificazione del processo verbale di contravvenzione. Nel casi indicati nel citato articolo 124, primo comma, se non sia stato notificato il processo verbale al contravventore, il Pretore pronuncia sentenza di non dovere procedere.
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