Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1740/1933Art. 123
Regio decreto 1740/1933

Art. 123 — Redazione dei processi verbali di contravvenzioni

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/123parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 123. Redazione dei processi verbali di contravvenzioni. Quando non sia ammessa o non abbia avuto luogo l'oblazione viene redatto processo verbale di accertamento della contravvenzione il quale deve contenere: 1° il giorno e luogo in cui fu esteso; 2° il nome, cognome, qualita' e residenza del verbalizzante; 3° il luogo, il giorno e l'ora in cui la contravvenzione fu elevata; 4° il nome, cognome, il luogo di nascita e il domicilio del contravventore; 5° una succinta enunciazione del fatto costituente la contravvenzione, le circostanze atte a qualificarla, nonche' le prove e gli indizi a carico del contravventore; 6° la descrizione degli oggetti costituenti il corpo del reato; 7° le dichiarazioni che il contravventore chiede che siano inserite nel processo verbale; 8° l'indicazione delle intimazioni fatte e dei provvedimenti adottati, quando ne sia il caso. Nelle contravvenzioni alle norme sulla circolazione il processo verbale, oltre alle indicazioni precedenti, deve contenere altresi': 1) gli estremi della licenza di circolazione, delle patenti di abilitazione, o dei documenti equipollenti per gli autoveicoli, e, qualora il contravventore non sia proprietario, anche il nome, cognome, la nazionalita' e il domicilio di questi. In mancanza di tali dati e' sufficiente l'indicazione della targa di riconoscimento. Quando manca anche la targa, o sia occultata o per qualsiasi causa riesca illeggibile al momento della contravvenzione, sono indicate tutte le possibili caratteristiche del veicolo; 2) l'indicazione del modo e della forma delle intimazioni fatte, ovvero la menzione delle ragioni o delle circostanze che hanno eventualmente impedito di intimare al contravventore di fermarsi.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1740/1933 · fonte Normattiva ↗

← Art. 122 Art. 124 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.