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Regio decreto 1740/1933

Art. 124 — Notificazione dei processi verbali

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/124parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 124. Notificazione dei processi verbali. Quando si tratti di contravvenzione per la quale sia stabilita la sola pena dell'ammenda e sia ammessa l'oblazione, l'ufficio al quale appartiene il funzionario, l'ufficiale o l'agente che ha accertato la contravvenzione deve, nel termine di giorni trenta dal commesso reato, notificare copia del processo verbale al contravventore ed alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, o a mezzo di uno degli agenti indicati nell'articolo 122 o mediante lettera raccomandata con ricevuta ritorno. La notificazione preveduta nel comma precedente non e' obbligatoria quando la persona a cui la notificazione stessa si sarebbe dovuta eseguire non risiede nel Regno. Per la notificazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno si osservano le norme in vigore per la notificazione a mezzo della posta degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene il funzionario, l'ufficiale o l'agente che ha accertato la contravvenzione. Le notificazioni si intendono in ogni caso come validamente eseguite quando siano state fatte alla residenza del destinatario quale risulti dalle indicazioni date dal contravventore stesso, o, in mancanza, da quelle rilevate dai registri di immatricolazione. Nei casi preveduti nella prima parte del presente articolo, non appena pervenute le ricevute di ritorno e le relazioni degli agenti che hanno notificato le copie, l'ufficio al quale appartiene il funzionario l'ufficiale o l'agente che ha accertato la contravvenzione trasmette al Pretore, per il procedimento, l'originale del processo verbale colle prove della eseguita notificazione. In ogni altro caso, l'originale del processo verbale e' trasmesso senz'altra formalita' al Pretore subito dopo la sua redazione. Nelle contravvenzioni alle norme del Titolo primo del presente decreto deve essere trasmessa copia del processo verbale all'Ente cui la strada appartiene ed al Prefetto, per i' provvedimenti contemplati dall'articolo 378 della legge sui lavori pubblici. Il Prefetto provvede, sentito il Compartimento della viabilita' se si tratti di strade statali e l'Ufficio del Genio civile negli altri casi.

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