Regio decreto 1740/1933
Art. 122 — Accertamento delle contravvenzioni
Art. 122. Accertamento delle contravvenzioni. La prevenzione e l'accertamento delle contravvenzioni prevedute dal presente decreto in qualunque luogo queste si verifichino, spetta: 1° ai funzionari dell'Azienda Autonoma Statale della Strada ed a quelli del Genio civile; 2° ai funzionari dell'Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie ed Automobili; 3° agli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia della Strada istituita con legge 17 maggio 1928, n. 1094; 4° ai funzionari tecnici degli Uffici tecnici delle Provincie e dei Comuni; 5° agli agenti giurati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e agli agenti ferroviari e tramviari indicati nell'articolo 27, ultimo capoverso, del Regio decreto 17 giugno 1900, n. 303, e nell'articolo 166 del T. U. approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447; 6° agli ufficiali ed agenti della forza pubblica. Per accertare le contravvenzioni, quando trattisi di veicoli in corsa o di animali montati, i funzionari, ufficiali e agenti suddetti devono intimare, in modo evidente, ai conducenti di fermarsi, a meno che non osti materiale impossibilita'.
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