Regio decreto 1740/1933
Art. 121 — Obbligazione civile per le ammende inflitte a persone dipendenti
Art. 121. Obbligazione civile per le ammende inflitte a persone dipendenti. Agli effetti dell'articolo 196 del Codice penale, quando il conducente e' soggetto all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o vigilanza e' tenuta a fare osservare al conducente le disposizioni del presente decreto relative alla circolazione.
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