Regio decreto 1740/1933
Art. 10 — Mancanza della licenza o della concessione
Art. 10. Mancanza della licenza o della concessione. Chi intraprenda lavori o eseguisca depositi sulle strade deve presentare, nel luogo dei lavori o del deposito, la prescritta licenza o concessione ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o degli agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme del presente decreto. Per la mancata presentazione della licenza o della concessione e' applicabile la pena dell'ammenda fino a lire duecento. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti devono intimare al contravventore di desistere dai lavori in corso fino alla presentazione della licenza o della concessione, e, in caso di rifiuto, devono impedire la prosecuzione dei lavori stessi anche con l'intervento della forza pubblica.
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