Regio decreto 1740/1933
Art. 11 — Canali artificiali
Art. 11. Canali artificiali. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto con le strade sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle strade medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a lire mille.
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