Regio decreto 1740/1933
Art. 9 — Forma delle concessioni e delle licenze
Art. 9. Forma delle concessioni e delle licenze. Le concessioni e le licenze sono date, con decreto, dall'Autorita' competente. Nelle nuove concessioni di cui all'articolo 6 si puo' richiedere una cauzione per l'adempimento delle condizioni imposte.
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