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Regio decreto 695/1933

Art. 52 — Cause di perdita, di sospensione o di incapacita', anteriori all'entrata in vigore della legge

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/52parte di Regio decreto 695/1933
Art. 52. (Cause di perdita, di sospensione o di incapacita', anteriori all'entrata in vigore della legge). Le disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 453, e del presente regolamento, avranno applicazione anche nei confronti delle cause di perdita o di sospensione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra o di incapacita' a conseguire le medesime verificatesi anteriormente all'entrata in vigore di essa e che non abbiano dato luogo, in base a disposizioni preesistenti, a provvedimenti da parte delle autorita' centrali.

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