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Regio decreto 695/1933

Art. 53 — Perdita di distinzioni onorifiche di guerra, da parte di ex decorati al valor militare

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/53parte di Regio decreto 695/1933
Art. 53. (Perdita di distinzioni onorifiche di guerra, da parte di ex decorati al valor militare). Tutti coloro che, anteriormente alla entrata, in vigore della legge 24 marzo 1932, n. 453, furono privati delle medaglie o della croce di guerra al valor militare, si intendono incorsi, per effetto della entrata in vigore della legge stessa, anche nella perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, di cui all'art. 2 del presente regolamento, delle quali risultassero tuttora insigniti. Le autorita' competenti provvederanno pertanto entro il termine di tre mesi alle conseguenti annotazioni a matricola, con la citazione del presente articolo, nonche' al ritiro delle insegne e dei brevetti relativi. Della esecuzione di questa disposizione daranno notizia ai rispettivi Ministeri con elenchi nominativi nei quali saranno esattamente riportati tutti i dati occorrenti per l'aggiornamento dei relativi schedari.

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