Regio decreto 695/1933
Art. 51 — Cessazione della incapacita' nei riguardi di gia' insigniti di decorazioni e distinzioni
Art. 51. (Cessazione della incapacita' nei riguardi di gia' insigniti di decorazioni e distinzioni). Quando gli eventi previsti dai precedenti articoli 48 e 49 al verifichino nei riguardi di coloro che, gia' insigniti di medaglie o di croce di guerra al valor militare o di distinzioni onorifiche di guerra, siano incorsi di diritto nella perdita di esse e nella conseguente incapacita', gli interessati possono chiedere con regolare domanda - oltre al ripristino delle decorazioni e distinzioni perdute o, quando ne sia il caso, alla revoca della perdita - che siano presi in esame i titoli ad altre decorazioni e distinzioni eventualmente acquisiti durante il periodo della incapacita'. Le relative concessioni non potranno avere, per i riabilitati, decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di riabilitazione, mentre decorreranno dalla data in cui i titoli furono acquisiti per coloro nei confronti dei quali sia intervenuto annullamento della sentenza ovvero purgazione della contumacia ovvero dichiarazione di cessazione della incapacita' di cui ai precedenti articoli 49 e 50.
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