Regio decreto 695/1933
Art. 4 — Efficacia della perdita e della sospensione delle medaglie al valor militare
Art. 4. (Efficacia della perdita e della sospensione delle medaglie al valor militare). La perdita e la sospensione delle medaglie al valor militare comportano, in ogni caso, la perdita o la sospensione del soprassoldo ad esse annesso, salvo quanto dispone l'articolo 13 della legge a riguardo della eventuale riversibilita' di esso.
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