Regio decreto 695/1933
Art. 3 — Condanne pronunciate all'estero
Art. 3. (Condanne pronunciate all'estero). Le sentenze di condanna pronunciate all'estero da giudici stranieri per le quali, a senso dell'art. 4 della, legge 24 marzo 1932, n. 453, puo' essere inflitta la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, sono quelle riconosciute dall'autorita' giudiziaria italiana a termini degli articoli 672 e seguenti del Codice di procedura penale. Nel caso che, nei confronti del cittadino giudicato all'estero, sia rinnovato il giudizio in Italia a termini dell'art. 11 del Codice penale, la sentenza da prendersi a base agli effetti suddetti e' quella italiana.
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