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Regio decreto 695/1933

Art. 5 — Comunicazione dei provvedimenti agli effetti del pagamento del soprassoldo di medaglie

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/5parte di Regio decreto 695/1933
Art. 5. (Comunicazione dei provvedimenti agli effetti del pagamento del soprassoldo di medaglie). Di tutti i provvedimenti che abbiano comunque influenza sul pagamento del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in congedo o gli estranei alle forze militari (perdita, sospensione, cessazione eccezionale della sospensione, ripristino delle concessioni, revoca della perdita, ecc.) i Ministeri competenti danno notizia a quello delle finanze perche' possa tempestivamente adottare i provvedimenti di sua competenza. Per il soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in servizio sotto le armi, i Ministeri medesimi provvedono direttamente alle comunicazioni ai corpi cui i militari appartengono, affinche' essi possano a loro volta provvedere in conformita' delle disposizioni vigenti. La cessazione e la riattivazione del pagamento del soprassoldo debbono sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione, o del riacquisto.

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