Regio decreto 695/1933
Art. 38 — Casi di reintegrazione nel grado
Art. 38. (Casi di reintegrazione nel grado). Coloro che, in seguito alla, perdita del grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa, siano stati privati delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e che siano reintegrati nel grado stesso, possono chiedere, con domanda su carta bollata al Ministero competente, che sia ripristinata ad ogni effetto la concessione delle decorazioni e distinzioni perdute. Il ripristino della concessione ha luogo nel modo indicato nell'ultimo compia del precedente art. 36 e decorre dalla data dalla quale abbia avuto effetto la reintegrazione nel grado militare.
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