Regio decreto 695/1933
Art. 37 — Casi di riacquisto della cittadinanza
Art. 37. (Casi di riacquisto della cittadinanza). Coloro ai quali, per effetto della perdita della cittadinanza italiana, sia stata inflitta la perdita, delle medaglie o della croce di guerra al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, e che riacquistino la cittadinanza medesima, possono chiedere, con regolare domanda su carta bollata, al Ministero competente che sia ripristinata ad ogni effetto la concessione delle decorazioni e distinzioni perdute. Alla domanda dev'essere allegato un certificato dell'ufficiale dello stato civile del Comune d'origine, dal quale risulti il riacquisto della cittadinanza italiana, con l'indicazione della data da cui esso abbia effetto. Il ripristino della concessione ha luogo nel modo indicato nell'ultimo comma del precedente art. 36 e decorre, a tutti gli effetti, dal giorno del riacquisto della cittadinanza.
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