Regio decreto 695/1933
Art. 39 — Ripristino in conseguenza di atti di valore
Art. 39. (Ripristino in conseguenza di atti di valore). Colui che sia incorso nella perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e abbia successivamente compiuto atti di valore o cospicui o, se non tali, reiterati (nel senso determinato dai successivo art. 40), puo' chiedere, con domanda su carta bollata, al Ministero competente che sia ripristinata la concessione delle decorazioni e distinzioni perdute. Alla domanda devono essere allegati documenti idonei a comprovare gli atti di valore compiuti. Sulla efficacia degli atti di valore, che si adducono per il riacquisto delle decorazioni e delle distinzioni perdute, decide il Ministro competente, sentito il parere della Commissione consultiva, alla quale vengono comunicati tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio. Il ripristino delle medaglie o della croce di guerra al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra ha luogo con le stesse forme previste per le concessioni normali e decorre dalla data dell'atto di valore cospicuo compiuto o dalla data del piu' recente degli atti di valore reiterati.
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