Regio decreto 695/1933
Art. 24 — Perdita eventuale in conseguenza di perdita del grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa
Art. 24. (Perdita eventuale in conseguenza di perdita del grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa). Nei casi di perdita del grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa in seguito a provvedimento disciplinare, il Ministero competente nel richiedere il parere alla Commissione consultiva, le comunica gli elementi necessari perche' essa sia posta in grado di giudicare se i fatti, che dettero luogo al provvedimento, possano ritenersi di natura disonorevole agli effetti della perdita delle decorazioni. Nei casi di perdita del grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa in seguito a condanna da cui gia' non consegua le perdita delle decorazioni al valor militare, il Ministero comunica alla Commissione la copia della sentenza e gli altri eventuali elementi in suo possesso.
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