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Regio decreto 695/1933

Art. 23 — Perdita eventuale in conseguenza di perdita della cittadinanza

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/23parte di Regio decreto 695/1933
Art. 23. (Perdita eventuale in conseguenza di perdita della cittadinanza). Il parere della Commissione consultiva dovra' essere richiesto anche nei casi nei quali la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare possa essere pronunciata in conseguenza della perdita della cittadinanza, a senso del 2° comma dell'art. 2 della legge stessa. Eppertanto i Ministeri competenti comunicano alla Commissione stessa tutti gli atti dai quali risultino le circostanze che dettero luogo alla perdita della cittadinanza ed ogni altro elemento utile allo scopo.

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