Regio decreto 695/1933
Art. 25 — Facolta' della Commissione consultiva
Art. 25. (Facolta' della Commissione consultiva). La Commissione consultiva, qualora non ritenga sufficienti, per pronunciarsi, i documenti e le informazioni ricevute, puo' sempre sospendere l'emissione del suo parere e richiedere al Ministero competente altri elementi.
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