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Regio decreto 729/1933

Art. 36 — Le diminuzioni nella consistenza del materiale di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1933/04/06/729/art/36parte di Regio decreto 729/1933
Art. 36. Le diminuzioni nella consistenza del materiale di cui all'art. 15 debbono, secondo i casi, essere giustificate con i seguenti documenti da allegarsi alle richieste di scarico: 1° quietanze di tesoreria riflettenti il versamento di somme ricavate da vendite o cessioni di materiali, o comunque addebitate a terzi; 2° verbali comprovanti l'impiego o il consumo dei materiali; 3° copia autentica dei dispacci ministeriali, quando in base a questi siano stati effettuati movimenti in diminuzione, 4° specchi di proposte approvati dal Ministero per cambiamento di prezzi, unita' di misura, di categoria e numero categorico, in seguito a varianti apportate al nomenclatore e comunque disposte dal Ministero; 5° specchi di proposte approvate dal Ministero, relativi alle dichiarazioni di fuori uso di materiale; 6° decreti ministeriali di cui agli articoli 39 e 40, autorizzanti lo scarico di materiali.

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