Regio decreto 729/1933
Art. 37 — Le diminuzioni nella consistenza del materiale di volo devono essere giustificate col verbale dell'apposita c…
Art. 37. Le diminuzioni nella consistenza del materiale di volo devono essere giustificate col verbale dell'apposita commissione di cui all'ultimo comma dell'art. 15. La commissione viene nominata dal Ministero o dai Comandi di Z.A.T. all'uopo delegati ed e' costituita: a) da un ufficiale del Genio aeronautico; b) da un ufficiale dell'Arma aeronautica; c) da un capotecnico o altro membro tecnico. La Commissione per l'accertamento delle eventuali responsabilita' deve tenere conto delle dichiarazioni di tutto il personale militare o civile presente al fatto e di quelle dell'ufficiale pilota piu' elevato in grado. La Commissione stessa deve, altresi' accertare lo stato del materiale e, qualora non ne ritenga possibile la riparazione per l'ulteriore impiego, dichiarare il materiale stesso fuori uso, indicando la quantita' ed il valore del materiale ricuperabile.
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