Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 729/1933Art. 35
Regio decreto 729/1933

Art. 35 — Gli aumenti nella consistenza del materiale di cui all'articolo 14 debbono essere, a seconda dei casi, giusti…

ELI /it/regio-decreto/1933/04/06/729/art/35parte di Regio decreto 729/1933
Art. 35. Gli aumenti nella consistenza del materiale di cui all'articolo 14 debbono essere, a seconda dei casi, giustificati con i seguenti documenti da allegarsi alle richieste di carico: 1° copie autentiche dei verbali di collaudo ed accettazione del materiale acquistato dal commercio o ceduto da altri Enti, oppure copia autentica delle fatture corredate dai prescritti documenti; 2° copie dei conti di lavoro relativi ai materiali prodotti dalle officine; 3° copie dei verbali accertanti il cambio di nomenclatura o il verbale di ricupero dei materiali in originale; 4° copia autentica dell'autorizzazione ministeriale, quando l'aumento avvenga per le cause contemplate nella lettera f) dell'art. 14.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 729/1933 · fonte Normattiva ↗

← Art. 34 Art. 36 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.