Regio decreto 729/1933
Art. 35 — Gli aumenti nella consistenza del materiale di cui all'articolo 14 debbono essere, a seconda dei casi, giusti…
Art. 35. Gli aumenti nella consistenza del materiale di cui all'articolo 14 debbono essere, a seconda dei casi, giustificati con i seguenti documenti da allegarsi alle richieste di carico: 1° copie autentiche dei verbali di collaudo ed accettazione del materiale acquistato dal commercio o ceduto da altri Enti, oppure copia autentica delle fatture corredate dai prescritti documenti; 2° copie dei conti di lavoro relativi ai materiali prodotti dalle officine; 3° copie dei verbali accertanti il cambio di nomenclatura o il verbale di ricupero dei materiali in originale; 4° copia autentica dell'autorizzazione ministeriale, quando l'aumento avvenga per le cause contemplate nella lettera f) dell'art. 14.
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