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Regio decreto 2051/1932

Art. 13 — Il presidente, a sensi dell'art

ELI /it/regio-decreto/1932/11/21/2051/art/13parte di Regio decreto 2051/1932
Art. 13. Il presidente, a sensi dell'art. 3 della legge, e' nominato dal comando della divisione militare tra gli ufficiali della M.V.S.N. residenti nel comune sede della sezione, o, all'occorrenza, tra quelli residenti in un comune vicino. Il comandante della divisione militare, ove ne ravvisi la necessita', potra' provvedere per la nomina di un vice-presidente nella persona del membro anziano del consiglio direttivo, il quale, in caso di impedimento od assenza temporanea del presidente, ne esercitera' tutte le funzioni. La nomina del vice presidente avra' sempre luogo, qualora il presidente non risieda nel comune ove ha sede la sezione.

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