Regio decreto 2051/1932
Art. 12 — In conformita' dell'art
Art. 12. In conformita' dell'art. 3 della legge i consigli direttivi delle sezioni sono composti del presidente, di un delegato dell'unione italiana di tiro a segno e di un delegato del comune. Interviene a tutte le riunioni, con voto consultivo, il direttore di tiro della sezione. Interviene con voto consultivo anche l'ufficiale della M.V.S.N. o il delegato dell'opera nazionale balilla cui sia affidata la direzione del tiro degli iscritti al reparto A di cui all'art. 41, quando il consiglio debba trattare questioni inerenti al reparto medesimo. Intervengono con voto consultivo anche i delegati della unione nazionale ufficiali in congedo e dell'opera nazionale dopolavoro, qualora nella sezione siano regolarmente costituiti i rispettivi gruppi e sempre che il consiglio debba trattare di materie che interessino i gruppi stessi.
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