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Regio decreto 2051/1932

Art. 14 — Il delegato dell'unione italiana di tiro a segno e' nominato dalla presidenza dell'unione su proposta dei suo…

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Art. 14. Il delegato dell'unione italiana di tiro a segno e' nominato dalla presidenza dell'unione su proposta dei suoi ordini provinciali. La nomina e' comunicata dalla presidenza al comando della divisione militare, che provvede a notificarla all'interessato.

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