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Regio decreto 1514/1932

Art. 7 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1932/09/15/1514/art/7parte di Regio decreto 1514/1932
Art. 7. (Art. 5. ultimo comma del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). I capi maniscalchi di 3ª e di 2ª classe, idonei all'avanzamento saranno promossi rispettivamente capi maniscalchi di 2ª e di 1ª classe al compimento del 4° anno di grado.

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