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Regio decreto 1514/1932

Art. 6 — Art. 5 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473

ELI /it/regio-decreto/1932/09/15/1514/art/6parte di Regio decreto 1514/1932
Art. 6. (Art. 5 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). I marescialli ordinari ed i marescialli capi idonei all'avanzamento, sono promossi rispettivamente marescialli capi e marescialli maggiori ad anzianita' al compimento del quarto anno di grado. Essi potranno essere promossi al grado superiore a scelta anche dopo tre anni soli di permanenza nel rispettivo grado, quando posseggano speciali benemerenze di servizio o spiccate qualita' militari. Tali promozioni non dovranno pero' superare il quinto delle promozioni che avranno luogo in ciascun grado. I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianita' nella proporzione di 1 a scelta e 4 ad anzianita' e con precedenza del promosso a scelta.

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