Regio decreto 1514/1932
Art. 8 — Art. 6 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473
Art. 8. (Art. 6 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Le promozioni a sergente e sergente maggiore sono fatte dal comandante del corpo. Le promozioni ai vari gradi di maresciallo ed alle varie classi dei capi maniscalchi hanno luogo con decreto ministeriale.
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