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Regio decreto 1514/1932

Art. 24 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1932/09/15/1514/art/24parte di Regio decreto 1514/1932
Art. 24. (Art. 53 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). L'aspettativa per infermita' puo' essere concessa su domanda in base a certificato medico debitamente vidimato e legalizzato. L'amministrazione militare provvede agli accertamenti sanitari con le norme stabilite dal regolamento. Il comandante di corpo o il capo di ufficio, che proponga il collocamento in aspettativa per infermita' di un maresciallo, provvede per gli accertamenti sanitari con le norme stabilite dal regolamento e ne fa poi motivata relazione da inviarsi al Ministero. Le norme e le procedure di cui sopra sono applicabili anche agli effetti del richiamo dall'aspettativa per infermita', sia su domanda, sia d'autorita'. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 15/12/1932, n. 288 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

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