Regio decreto 1514/1932
Art. 25 — (Art
Art. 25. (Art. 54 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso non puo' protrarsi al di la' di un anno. L'aspettativa per motivi di famiglia non puo' eccedere la durata di un anno. Due periodi di aspettativa, per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa. Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa della stessa natura della prima, non puo' protrarsi oltre i sei mesi; La durata complessiva di piu' periodi di aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia non puo' superare due anni di un quinquennio.
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