Regio decreto 1514/1932
Art. 23 — (Art
Art. 23. (Art. 52 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Agli effetti dell'anzianita', il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato interamente per gli eventuali avanzamenti di grado, e agli effetti degli aumenti periodici di stipendio. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' computato. Il maresciallo che cessa da tale stato prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. Agli effetti del computo del servizio utile pel conseguimento della pensione, il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per meta'. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' computato.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1514/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.