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Regio decreto 1365/1932

Art. 88 — Art

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/88parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 88. Art. 98 legge 23 giugno 1927, n. 1066 - 3° e 4° comma: modificati. Passaggio alla leva di terra dei renitenti e degli omessi per sottrazione alla leva o degli inscritti che presentarono documenti falsi o infedeli, in determinate condizioni di famiglia. Gli inscritti di cui all'articolo precedente aventi titolo, all'atto dell'arruolamento, all'assegnazione a ferma minore di 3° grado nel R. Esercito, vengono, se assolti e tuttora nelle condizioni che conferiscono tale diritto, trasferiti alla leva di terra. Gli omessi, ritenuti rei di essersi sottratti alla leva, nonche' i renitenti condannati, non avranno invece diritto ad essere ammessi al passaggio di cui sopra, ma potranno beneficiare per eventuali circostanze di famiglia sopraggiunte all'arruolamento, delle disposizioni di cui all'art. 62. Gli inscritti, che scientemente abbiano prodotto documenti falsi od infedeli, non potranno del pari ottenere l'abbandono alla leva di terra, ne' beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 62, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsita'.

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