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Regio decreto 1365/1932

Art. 89 — Art

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/89parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 89. Art. 95 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato. Diserzione - Mancanza ai richiami per istruzione. Gli arruolati che senza legittimo impedimento non obbediscano all'ordine di chiamata alle armi sono dichiarati disertori e denunciati come tali all'Autorita' giudiziaria militare marittima, trascorsi cinque giorni da quello nel quale avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione al corpo. Sono parimenti dichiarati disertori e denunciati come tali i militari in congedo illimitato che, senza legittimo impedimento, non obbediscano all'ordine di arruolamento eccezionale di cui all'art. 82 od a quello di richiamo alle armi, salvo i richiami per istruzione per i quali sono applicabili le sanzioni penali e disciplinari di cui al succesivo art. 94. I militari imputati di diserzione o di mancanza ai richiami per istruzione sono, durante le more del giudizio, avviati alle armi.

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