Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1365/1932Art. 87
Regio decreto 1365/1932

Art. 87 — Art

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/87parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 87. Art. 98 legge 23 giugno 1927, n. 1066 - 1° e 2° comma: modificati. Arruolamento e denuncia dei renitenti. I renitenti arrestati o presentatisi spontaneamente vengono esaminati dal Consiglio di leva e, se riconosciuti idonei al servizio militare ed arruolati, vengono subito avviati alle armi, a meno che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera b) dell'art. 7 od abbiano titolo alla dispensa di cui all'art. 68. E' in facolta' del Consiglio di leva, nei casi e nei limiti previsti dal regolamento, di cancellare in via amministrativa la nota di renitenza. Il renitente per il quale non sia intervenuta tale cancellazione e' denunciato dal Consiglio di leva all'autorita' giudiziaria, la quale procede in conformita' degli articoli 91 e 92.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1365/1932 · fonte Normattiva ↗

← Art. 86 Art. 88 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.