Regio decreto 1365/1932
Art. 77 — Art
Art. 77. Art. 85 legge 23 giugno 1927, n. 1066; articoli 5, 8, 11, 12, legge 13 luglio 1911, n. 748: modificato e legge 27 marzo 1930, n. 460. Doveri dei sottufficiali e dei militari in congedo illimitato. Comunicazioni alle capitanerie di porto. I sottufficiali ed i militari del C.R.E.M. inviati in congedo illimitato hanno obbligo di presentarsi, entro gli 8 giorni dall'arrivo nel paese di residenza, all'Autorita' portuaria o, in mancanza di questa, al capo dell'Amministrazione comunale per far vistare la dichiarazione di congedo e dare il proprio recapito. Successivamente hanno obbligo, in caso di trasferimento anche temporaneo, di notificare, entro 15 giorni dalla partenza, il nuovo domicilio alle autorita' di cui sopra. I congedati espatriati hanno obbligo, arrivando in paese estero, di presentarsi all'Autorita' consolare del Governo italiano per denunciare la residenza; qualora nella localita' prescelta manchi il rappresentante consolare sono tenuti a comunicare la residenza al Consolato piu' prossimo oppure direttamente alla Capitaneria di porto di ascrizione. I congedati che rientrino in Patria per rimanervi debbono presentarsi all'Autorita' portuaria del luogo od in mancanza di questa all'Autorita' comunale. Le autorita' comunali e consolari sono tenute a notificare alle competenti Capitanerie di porto, nel termine di 15 giorni da quello della dichiarazione, le denuncie loro fatte dai militari in congedo illimitato nonche', in genere, tutte le notizie e le variazioni a questi relative.
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