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Regio decreto 1365/1932

Art. 76 — Art

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/76parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 76. Art. 65 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato. Sospensiva dell'invio in congedo o dell'abbandono alla leva di terra in occasione della mobilitazione. Il diritto di essere inviato in congedo illimitato od in congedo assoluto per ragioni di eta', nonche' quello di ottenere il passaggio alla leva di terra od ai ruoli della forza in congedo del R. Esercito in base agli articoli 7, lettera b), ed 8, lettera c), sono sospesi appena emanato l'ordine di mobilitazione.

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