Regio decreto 1365/1932
Art. 75 — Art
Art. 75. Art. 64 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato. Ritardo del congedo ai militari che scontano punizioni disciplinari. Il militare cui spetterebbe il congedo illimitato o quello assoluto, e che si trovi a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non puo' essere congedato se non dopo ultimata la punizione.
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