Regio decreto 1365/1932
Art. 78 — Art
Art. 78. Art. 61 legge 23 giugno 1927, n. 1066, comma 1° modificato dall'art. 15 legge 3 aprile 1928, n. 919 comma 3°: modificati. Richiamo in servizio dei militari in congedo illimitato. I graduati ed i comuni del C.R.E.M. in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalita' ovvero in parte per compartimento marittimo, per classi, per contingente di classi, come per semplici specialita' di piu' classi, senza riguardo all'ordine progressivo delle varie classi, tanto per istruzione come per mobilitazione od altre eventualita'. I richiami in servizio dei graduati e dei comuni del C.R.E.M. hanno luogo per decreto Reale; ma i militari di cui sopra invitati a presentarsi con precetto personale hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo. Per il richiamo in servizio degli ufficiali e dei sottufficiali valgono le speciali disposizioni di legge per essi vigenti.
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