Regio decreto 1365/1932
Art. 3 — Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici
Art. 3. Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici. Nessun cittadino italiano, soggetto all'obbligo della leva marittima, puo' essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di aver soddisfatto l'obbligo stesso, ovvero (qualora la sua classe non sia stata ancora chiamata) di aver chiesto la inscrizione sulle liste di leva.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1365/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.