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Regio decreto 1365/1932

Art. 2 — Art

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/2parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 2. Art. 2 legge 3 aprile 1928, n. 919: parte; Art. 3 legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato da art. 3 legge 3 aprile 1928, n. 919: parte; Art. 7 legge 23 giugno 1927, n. 1066; ultimo comma - Modificati. Soggezione alla leva marittima. Sono soggetti alla leva di mare i cittadini che al momento della chiamata della leva di mare (se questa avvenga prima della chiamata della leva di terra), oppure al momento della chiamata della leva di terra (se questa avvenga prima della chiamata della leva di mare), siansi trovati o si trovino nelle seguenti condizioni: 1. a) Inscritti fra la gente di mare di 1ª e di 2ª categoria in base al Codice della marina mercantile con le aggiunte ed eccezioni di cui alle seguenti lettere b), c) e d); b) Esercenti comunque la navigazione o la pesca in alto mare o costiera, nei porti, nei laghi, nelle lagune od all'estero; c) Barcaroli e battellanti (qualunque sia la denominazione data a questo mestiere) nei porti, nelle spiaggie, nei laghi, nelle lagune. Addetti normalmente alle tonnare per la manovra delle reti; d) Maestri d'ascia, calafati, carpentieri in ferro od in legno di galleggianti di mare, laghi o lagune, scaricatori di porto, quando tali mestieri siano stati esercitati almeno sei mesi. 2. Operai, artieri, manovali e garzoni di qualsiasi categoria, in servizio, da almeno sei mesi, negli arsenali, cantieri e stabilimenti di lavoro di qualunque specie della R. Marina. 3. Operai addetti: a) alla costruzione od all'allestimento di navi; b) agli armamenti navali guerreschi; c) alla costruzione o alla riparazione di macchine, caldaie, macchinari ausiliari od, in genere, di materiali per l'allestimento delle navi; quando tali mestieri siano stati esercitati almeno sei mesi. 4. Operai addetti: a) in qualita' di fuochisti, macchinisti, meccanici od elettricisti presso gli stabilimenti meccanici od industrali compresi nelle citta' o paesi costieri; b) al servizio di apparecchi generatori o motori dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune; c) al servizio, sotto qualsiasi titolo, presso i fari e segnalamenti marittimi; quando tali mestieri siano stati esercitati almeno sei mesi. 5. Radiotelegrafisti navali. 6. Arruolati con ferma volontaria nel Corpo Reale equipaggi marittimi, tuttora alle armi compresi gli arruolati volontari della R. Guardia di finanza, ramo mare. 7. Prosciolti da arruolamento volontario precedentemente contratto nella R. Marina o nella R. Guardia di finanza, ramo mare (salvo i casi di proscioglimento di ufficio, in seguito a condanna escludente dal servizio militare). 8. a) Laureati in ingegneria navale; laureati in discipline nautiche o in scienze economiche marittime presso l'Istituto superiore navale di Napoli; b) Diplomati capitani marittimi, costruttori navali o macchinisti navali; c) Inscritti od ex inscritti nelle Scuole di ingegneria, ramo navale, negli Istituti o Scuole superiori navali, negli Istituti nautici e nelle Scuole nautiche. 9. Ex marinaretti delle Navi scuola marinaretti dell'Opera nazionale Balilla e giovani appartenenti ad analoghe istituzioni italiane, esistenti o da istituirsi all'estero. 10. Allievi ed ex allievi per almeno sei mesi di scuole marittime, peschereccie o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco. 11. Inscritti od ex inscritti ai corsi premilitari-marittimi. 12. Individui che domandino l'inscrizione nelle liste della leva di mare e che siano riconosciuti in possesso di particolari requisiti per il servizio militare marittimo (avanguardisti marinai, ecc.). Le operazioni di indagine e di controllo per la inclusione nella leva marittima di tutti coloro che, a termine del presente articolo, hanno obbligo di farne parte, sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto.

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