Regio decreto 1365/1932
Art. 1
Testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima. Art. 1. Parte dell'art. 2 legge 3 aprile 1928, n. 919, modificato. Finalita'. La leva marittima fornisce alla marina da guerra gli uomini particolarmente adatti al servizio militare marittimo, prelevandoli dalla massa dei cittadini inscritti nelle liste di leva di terra perche' soggetti alla leva in genere.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1365/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.