Regio decreto 1365/1932
Art. 4 — Art
Art. 4. Art. 5 legge 23 giugno 1927, n. 1066. Classi di leva. Gli inscritti della leva di mare sono distinti per classe di nascita. Ciascuna classe comprende i maschi nati dal primo all'ultimo giorno dell'anno cui la classe si riferisce.
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