Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 819/1932Art. 5
Regio decreto 819/1932

Art. 5 — I sottotenenti di complemento di nuova nomina ascritti alla leva di terra, e che non abbiano ancora soddisfat…

ELI /it/regio-decreto/1932/05/16/819/art/5parte di Regio decreto 819/1932
Art. 5. I sottotenenti di complemento di nuova nomina ascritti alla leva di terra, e che non abbiano ancora soddisfatto la ferma obbligatoria di leva, dovranno compiere un periodo di servizio uguale alla ferma cui erano soggetti in base alle leggi sul reclutamento del R. esercito.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 819/1932 · fonte Normattiva ↗

← Art. 4 Art. 6 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.