Regio decreto 819/1932
Art. 6 — Art. 19 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218, e art. 11 D. L. 6 febbraio 1919, n. 262, modificati
Art. 6. (Art. 19 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218, e art. 11 D. L. 6 febbraio 1919, n. 262, modificati). Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina sono necessarie le seguenti condizioni: a) essere cittadino italiano, e per gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana essere esenti da ogni obbligo di servizio militare nello Stato donde provengono; b) aver compiuto il 18° anno di eta', ma non aver superata l'eta' stabilita dalla legge sullo stato degli ufficiali per la cessazione dalla categoria degli ufficiali di complemento, avuto riguardo al grado da conferirsi; c) essere in condizioni sociali e morali compatibili col grado di ufficiale, a giudizio insindacabile del Ministero; d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo; e) gli italiani non regnicoli possono conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in base alle norme del presente testo unico. Sulla equipollenza dei titoli di studio non conseguiti nelle scuole del Regno giudichera', in modo insindacabile, il Ministro per la marina.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 819/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.