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Regio decreto 819/1932

Art. 4 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1932/05/16/819/art/4parte di Regio decreto 819/1932
Art. 4. (Art. 1, comma 3° e 4°, del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, e art. 50 del R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificati). Puo' essere conferito senza concorso il grado di capitano di fregata di complemento (o di tenente colonnello) ai cittadini muniti di titoli superiori a quelli prescritti per ottenere il grado inferiore per concorso per titoli, i quali, godano di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi della R. marina. Possono essere nominati in via eccezionale senza concorso ufficiali di complemento dai gradi di guardiamarina (o sottotenente) a capitano di corvetta (o maggiore) incluso, salva per gli ufficiali del C. R. E. M. l'eccezione di cui al precedente art. 3, quei cittadini muniti del titolo prescritto, i quali per particolare competenza diano ampio affidamento di prestare opera proficua alla R. marina. Per comprovata alta competenza in discipline nautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al precedente comma si potra' prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina ad ufficiale di complemento nel corpo sanitario militare marittimo (ufficiali medici e chimici farmacisti). Per meriti eccezionali, da accertarsi caso per caso, possono anche conferirsi, a seconda della natura ed entita' delle benemerenze acquistate e del servizio prestato in tempo di guerra, i gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello o tenente di vascello di complemento ai cittadini che nel periodo dal 1915 al 1918 disimpegnarono la carica di capo gruppo nel Corpo nazionale volontari motonauti, o che, avendo comandato Mas in zona di guerra, siano stati almeno insigniti della croce di guerra, o che nella qualita' di volontari motonauti abbiano reso in guerra importanti servizi alla Marina. Le nomine di cui sopra sono subordinate al parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

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