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Regio decreto 819/1932

Art. 14 — Art. 10 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289, modificato

ELI /it/regio-decreto/1932/05/16/819/art/14parte di Regio decreto 819/1932
Art. 14. (Art. 10 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289, modificato). Ufficiali commissari. Possono concorrere alla nomina ad ufficiale commissario di complemento i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e marittime o economiche e commerciali od in scienze sociali. Per la nomina a maggiore i concorrenti devono contare almeno 20 anni di servizio professionale ed aver esercitato per almeno 3 anni le funzioni di direttore amministrativo presso pubbliche Amministrazioni, od in amministrazioni private di notevole importanza. Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono contare rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale presso pubbliche Amministrazioni od in amministrazioni private di notevole importanza; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

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